Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo›Sez. XI
Art. 250
In vigore dal 9 lug 1936
Il regolamento di cui all'articolo precedente, quanto al personale, deve determinare particolarmente:
a) il numero, la qualità, lo stipendio o la retribuzione di ciascun impiegato, agente e salariato in apposita pianta organica allegata al regolamento, osservato, quanto alla determinazione del trattamento economico a qualsiasi titolo, il disposto del secondo comma dell' del R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561;
b) i requisiti per la nomina, le condizioni e le forme dei concorsi, le disposizioni concernenti le condizioni di carriera, le promozioni e gli aumenti periodici di stipendio o di salario, le attribuzioni, i diritti ed i doveri propri di ogni impiegato, agente e salariato ed i relativi orari di ufficio;
c) le disposizioni riflettenti il carattere stabile o la durata nell'ufficio per ciascun impiegato, agente e salariato, le licenze, i congedi, le aspettative per motivi di famiglia o di salute e le dimissioni, il collocamento a riposo ed il conseguimento o la perdita delle indennità o, pensioni, ove non sia applicabile il R. decreto- legge 15 aprile 1926, n. 679. In tal caso le indennità o pensioni non possono essere più favorevoli di quelle stabilite per i funzionari governativi, fermo il disposto dell', lettera b) del R. decreto 27 maggio 1923, n. 1177, nonché dell'articolo unico del Regio decreto-legge 16 aprile 1925, n. 533;
d) le disposizioni concernenti la dispensa dal servizio per infermità od inettitudine sopravvenute o scarso rendimento, il collocamento in disponibilità per soppressione di ufficio o riduzione di organico;
e) le punizioni disciplinari da graduarsi in relazione alla gravità delle mancanze, nonché le norme per la composizione ed il funzionamento delle Commissioni di disciplina per gli impiegati, agenti e salariati, con l'osservanza delle disposizioni contenute negli , primo comma, nn. 5 e 6, 229 e 230 del T. U. della legge comunale e provinciale;
f) le norme relative alle cauzioni da prestarsi dai contabili della riscossione;
g) l'iscrizione del personale alla Cassa di previdenza di cui al R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 679;
h) le norme riguardanti il passaggio temporaneo del personale al sevizio dell'appaltatore che abbia assunto la riscossione delle imposte di consumo.
Il regolamento deve inoltre richiamare l'osservanza, in quanta siano applicabili, delle disposizioni contenute negli , secondo comma, e 244 del T. U. bella legge comunale e provinciale e 108 del regolamento 12 febbraio 1911, n. 297.
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