Regolamento per la riscossione delle imposte di consumoSez. XII

Art. 306

In vigore dal 17 lug 1942
Presso ogni Prefettura verranno formati appositi elenchi del personale in servizio nelle gestioni delle imposte di consumo, distinto in tante categorie quante sono quelle previste dal contratto collettivo di lavoro e con la indicazione della gestione alla quale i dipendenti sono addetti. Alla formazione degli elenchi, alle variazioni e al controllo degli stessi, sarà addetta una speciale Commissione di tre membri nominati: uno dalla Federazione nazionale fascista dei servizi tributari, uno della Federazione nazionale fascista dei lavoratori dipendenti da esattori e ricevitori delle imposte dirette e da appaltatori delle imposte di consumo, ed il terzo, che la presiede, dal prefetto. La iscrizione negli elenchi del personale in servizio dovrà essere effettuata entra tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto. Analoghi elenchi, formati dalla Commissione di cui al secondo comma, ma tenuti dagli Uffici di collocamento istituiti presso le delegazioni provinciali della Confederazione fascista dei lavoratori delle aziende del credito e dell'assicurazione saranno compilati per il personale, disoccupato in possesso dei prescritti requisiti di idoneità all'esercizio delle particolari funzioni. L'iscrizione in tali elenchi ha luogo, in qualunque momento ed a richiesta degli interessati, con norme che saranno emanate dal Ministro per le corporazioni, di concerto con quelli per le finanze e per l'interno. L'aggiornamento degli elenchi avverrà al massimo ogni trimestre. Ferme restando le condizioni di priorità riconosciute dalle vigenti disposizioni a favore dei minorati ed orfani di guerra o della causa fascista e dei capi di famiglie numerose, per l'assunzione di nuovo personale, l'appaltatore, quando non possa provvedere direttamente con personale disponibile in altra gestione a lui appaltata e sempre che non trattisi del direttore della gestione, deve rivolgersi all'Ufficio di collocamento e scegliere il personale occorrente negli elenchi dei disoccupati di cui al precedente comma.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-04-30;1138#art-rpl-306

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