Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo›Sez. XII
Art. 310
In vigore dal 26 apr 1958
Gli esami, salvo che non sia disposto diversamente, di concerto fra i Ministri per le finanze e per l'interno, sono tenuti annualmente, nel mese di novembre, presso la prefettura della provincia.
La Commissione esaminatrice è composta dal vice prefetto o dall'ispettore provinciale, che la presiede; da un vice intendente o da un segretario capo dell'Intendenza di finanza; dal direttore dall'Ufficio delle imposte di consumo del Comune capoluogo della provincia; da due membri designati, con particolare riguardo alla loro competenza in materia di imposte di consumo, l'uno dalla Federazione nazionale fascista dei servizi tributari, l'altro dalla Federazione nazionale fascista dei lavoratori dipendenti da esattori e ricevitori delle imposte dirette e da appaltatori delle imposte di consumo.
Per conseguire la idoneità occorre riportare in ciascuna prova, tanto in quella scritta come in quella orale, almeno sei punti sui dieci di cui dispone ciascun membro della Commissione.
La funzione di segretario della Commissione esaminatrice è svolta da un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione civile dell'interno, in servizio presso la Prefettura.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1936-04-30;1138#art-rpl-310