Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo›Sez. XII
Art. 313
In vigore dal 9 lug 1936
Gli agenti assunti in servizio dall'appaltatore sono parificati agli agenti comunali e prima dell'assunzione in servizio i loro nomi devono, al pari di quello dell'appaltatore e degli altri impiegati di questo, essere pubblicati all'albo del Comune, nel quale devono agire.
Sono riservate agli agenti le attribuzioni concernenti l'accertamento, la liquidazione e la riscossione delle imposte di consumo, l'esercizio della vigilanza e la scoperta delle trasgressioni.
Ai medesimi sono applicabili le disposizioni contenute negli .
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1936-04-30;1138#art-rpl-313