Regolamento per la riscossione delle imposte di consumoSez. XII

Art. 318

In vigore dal 9 lug 1936
L'appaltatore s'intende subentrato in tutti i diritti e privilegi che per il T. U. ed il presente regolamento competono al Comune verso i contribuenti; non può però compiere alcuno degli atti che il T. U. ed il regolamento predetti riservano alla competenza degli agenti delle imposte di consumo. Per la riscossione delle imposte appaltate, l'appaltatore deve attenersi strettamente al disposto delle leggi e dei regolamenti, alle dichiarazioni, istruzioni e discipline dalla superiore autorità amministrativa emanate per la retta intelligenza ed applicazione della legge e dei regolamenti predetti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-04-30;1138#art-rpl-318

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