Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo›Sez. XII
Art. 319
In vigore dal 9 lug 1936
L'appaltatore riscuote le imposte di consumo in base alla tariffa deliberata dal podestà, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa ed omologata dal Ministero delle finanze.
Non può variare in alcun modo la tariffa od esonerare alcuno dal pagamento delle imposte dovute.
Nei casi consentiti dalla legge, può riscuotere le imposte in abbonamento dagli esercenti e dai privati, osservando le disposizioni contenute negli e seguenti del presente regolamento.
Non può stipulare convenzioni d'abbonamento per una durata eccedente quella per la quale dovrà ancora aver vigore il contratto d'appalto.
Storico versioni
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