Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo

Art. 162

In vigore dal 9 lug 1936
I commercianti al minuto ed i privati che compiono atti soggetti ad imposta possono chiedere di soddisfare l'imposta mediante il pagamento di un canone di abbonamento. L'abbonamento vale soltanto per la specie determinata di generi smerciati nel locale convenuto e pel tempo stabilito nel relativo contratto. Per gli esercizi stabili l'abbonamento è obbligatorio per l'intero anno solare; o, se fatto durante l'anno, per tutto il restante periodo dell'anno stesso. L'abbonamento può cessare prima della scadenza stabilita, quando si verifichi la cessazione totale dell'esercizio per cui fu stipulato. In tale ipotesi si applica il disposto del successivo , salvo eventuale conguaglio per le somme pagate per rate di canone ancora non maturate. Ove l'abbonato smetta la vendita soltanto di una o più generi fra quelli compresi nell'abbonamento, si fa luogo alla corrispondente riduzione del canone, alle condizioni di cui al precedente comma. Il commerciante abbonato è dispensato dall'obbligo della sistemazione del locali e delle dichiarazioni relative alle trasformazioni dei generi nell'esercizio, nel quale può fare ogni variazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-04-30;1138#art-rpl-162

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