Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo

Art. 165

In vigore dal 9 lug 1936
I contratti di abbonamento devono essere per qualsiasi somma approvati, anche se si tratti di gestione appaltata, dai podestà, al quale debbono essere subito rimessi dall'ufficio delle imposte di consumo e in ogni caso non oltre il termine di venti giorni dalla stipulazione. Se nel termine massimo di trenta giorni dal ricevimento il podestà non abbia provveduto, i contratti s'in tendono approvati.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-04-30;1138#art-rpl-165

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