Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo

Art. 163

In vigore dal 9 lug 1936
Le trattative per gli abbonamenti hanno luogo soltanto con l'ufficio delle imposte di consumo, a seguito di domanda del contribuente stesa su carta munita del prescritto bollo. Fino alla stipulazione del contratto il commerciante continua a soddisfare l'imposta a tariffa, tenendosi in sospeso solamente l'assetto dei locali di esercizio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-04-30;1138#art-rpl-163

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