Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo

Art. 159

In vigore dal 9 lug 1936
La vendita o cessione da parte di privati di generi soggetti ad imposta da essi fabbricati deve essere denunziata agli effetti dell'applicazione dell'imposta. Eguale obbligo incombe per la macellazione degli animali bovini, suini, ovini ed equini, prima che essa sia eseguita. Gli animali, morti o macellati per infortunio o per malattia, quando ne sia autorizzato l'uso per alimentazione, devono essere dichiarati prima che le carni siano utilizzate. Alla liquidazione e alla riscossione dell'imposta si procede con le norme indicate nel presente regolamento. I privati sono però dispensati dall'obbligo di dichiarare l'istituzione o cessazione dell'esercizio e di sistemare i locali in conformità alle prescrizioni contenute nei precedente .
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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-04-30;1138#art-rpl-159

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