Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo

Art. 157

In vigore dal 9 lug 1936
Gli agenti delle imposte di consumo possono eseguire verificazioni saltuarie nei locali di esercizio noi quali si spacciano generi assoggettati ad imposta a regime di tariffa per constatare se i generi esistenti, tenuto conto dello smercio avvenuto, corrispondano con quelli di cui alle bollette di pagamento dell'imposta o di accompagnamento. A tergo delle bollette s'inscrivono dagli agenti le quantità per cui quelle si riconoscono ancora valide, e sopra ognuna, quando siano stati totalmente smerciati i generi relativi, si appone, valendosi anche di apposito bollo, la parola «annullata». La bolletta di pagamento portante tale indicazione è consegnata al commerciante, mentre quella di accompagnamento è ritirata dagli agenti per essere contrapposta alla relativa matrice a norma del disposto del precedente , terzo comma. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili anche ai locali di vendita considerati nell'. Agli effetti delle verificazioni di cui al primo comma, i commercianti sono tenuti a prestare la necessaria cooperazione e devono mettere a disposizione degli agenti i pesi e le misure esistenti nell'esercizio e nel locali annessi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-04-30;1138#art-rpl-157

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