Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo
Art. 153
In vigore dal 9 lug 1936
I diritti per l'applicazione di marchi, bolli, contrassegni e suggelli di cui ai precedenti possono riscuotersi soltanto quando siano stati deliberati dai Comuni à sensi dell' del presente regolamento, ed i marchi, bolli, contrassegni e suggelli siano stati effettivamente applicati.
La riscossione dei diritti di cui al precedente comma deve essere effettuata con la stessa bolletta che viene rilasciata per il pagamento dell'imposta.
Quando non ha luogo il pagamento dell'imposta, i diritti accessori si riscuotono con bolletta da staccarsi dallo stesso bollettario che serve per la riscossione dell'imposta.
Le pena pecuniaria prevista, dagli del T. U. è applicabile anche nel caso in cui i diritti accessori siano riscossi indebitamente o in misura superiore a quella stabilita, salve le disposizioni del Codice penale in quanto il fatto costituisca reato.
Storico versioni
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