Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo

Art. 148

In vigore dal 9 lug 1936
Per le uve e per i mosti che si introducono negli esercizi di vendita al minuto o nelle cantine annesse deve essere presentata preventiva dichiarazione all'ufficio delle imposte di consumo, il quale rilascia una bolletta di accompagnamento. Compiuta la vinificazione, il commerciante è tenuto al pagamento dell'imposta sul vino ricavato. L'accertamento della quantità da assoggettare all'imposta si effettua appena terminata la vinificazione, tenute presenti le quantità di uva e di mosto introdotte e del loro rendimento medio in vino. Dalla quantità accertata si deduce il dieci per cento per le feccie che lascia il vino nel depurarsi. Gli uffici delle imposte di consumo possono consentire, salvo revoca della concessione in caso di irregolarità, che i commercianti i quali vinifichino direttamente quantitativi presumibilmente occorrenti per lo smercio dell'intera annata, corrispondano l'imposta, liquidata come al precedente comma, di volta in volta in rapporto ad ogni singolo fusto di vino che destinano alla vendita, a condizione però che tutti gli altri fusti siano sottoposti alla suggellazione e al controllo dell'ufficio. In ogni caso l'imposta deve essere interamente soddisfatta entro l'anno dalla data della dichiarazione di introduzione delle uve o dei mosti nei locali di esercizio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-04-30;1138#art-rpl-148

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