Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo

Art. 147

In vigore dal 9 lug 1936
Prima d'introdurre noi locali di macello dei commercianti o nelle stalle annesse al macello bestie soggette a imposta, si deve dichiarare all'ufficio delle imposte di consumo: 1° il cognome e il nome del commerciante; 2° la qualità ed il numero delle bestie; 3° l'esercizio di vendita nel quale le carni macellati verranno introdotte. Relativamente alle bestie per le quali si vuol fare riserva di destinare le carni in tutto o in parte alla introduzione in altri Comuni, deve pure indicarsi la quantità per la quale si fa tale riserva.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-04-30;1138#art-rpl-147

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