Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo
Art. 147
In vigore dal 9 lug 1936
Prima d'introdurre noi locali di macello dei commercianti o nelle stalle annesse al macello bestie soggette a imposta, si deve dichiarare all'ufficio delle imposte di consumo:
1° il cognome e il nome del commerciante;
2° la qualità ed il numero delle bestie;
3° l'esercizio di vendita nel quale le carni macellati verranno introdotte.
Relativamente alle bestie per le quali si vuol fare riserva di destinare le carni in tutto o in parte alla introduzione in altri Comuni, deve pure indicarsi la quantità per la quale si fa tale riserva.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1936-04-30;1138#art-rpl-147