Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo
Art. 149
In vigore dal 9 lug 1936
Nei Comuni provasti di pubblico macello, l'imposta si paga prima che avvenga l'introduzione dello bestie nel macello o nelle stalle annesse ferme restando le norme di cui al precedente per le bestia introdotte negli stabilimenti attrezzati per la preparazione delle carni e quelle del successivo per le macellazioni eseguite dai privati.
La disposizione medesima è applicabile per l'introduzione di bestie nei macelli privati o nelle stalle annesse.
L'introduzione delle bestie nei macelli pubblici o nelle stalle deve essere preceduta dalla dichiarazione prescritta dall'.
Per le bestie le cui carni vengono, dopo la macellazione, assegnate alla bassa macelleria à sensi dell', lett. b) del presente regolamento, si fa luogo alla restituzione della metà dell'imposta pagata.
Per le bestie che vengono distrutte in tutto od in parte dopo la macellazione, per ordine dell'autorità sanitaria, l'imposta relativa viene restituita.
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