Regolamento per la riscossione delle imposte di consumoSez. XII

Art. 324

In vigore dal 9 lug 1936
L'appaltatore cessante ha l'obbligo di consegnare alla nuova amministrazione delle imposte di consumo le somme ricevuto dai contribuenti a titolo di deposito. Lo somme riscosse a termini dell' spettano, in caso di gestione appellata a canone fisso, all'appaltatore dell'epoca in cui avvenne, l'accertamento dell'imposta; stanno però a suo carico gli eventuali rimborsi d'imposta a norma dell'. In caso di gestione appaltata ad aggio, le dette somme spettano, salvo detrazione dell'aggio, al Comune, a carico del quale stanno però gli eventuali rimborsi d'imposta. Agli effetti del secondo comma dell' del T. U., la nuova amministrazione deve, a richiesta del cessato appaltatore, procedere, a nome o nell'interesse dello stesso, all'escussione dei debitori morosi. Sulle somme riscosse, al netto dello spese, è dovuto l'aggio dei 2 per cento a favore dell'amministrazione procedente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-04-30;1138#art-rpl-324

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