Regolamento per la riscossione delle imposte di consumoSez. XII

Art. 321

In vigore dal 9 lug 1936
Nelle gestioni appaltate devono essere rilasciate per ogni operazione e per la riscossione delle imposte le bollette, e tenuti i registri e stampati conformi al modelli prescritti in base all' del presente regolamento. I bollettari ed i registri prima di essere posti in uso devono essere contrassegnati col bollo di riscontro del Comune da apporsi su ogni foglio o su ogni bolletta. li Comune deve tenere uno speciale conto di carico e scarico dei bollettari e registri come sopra contrassegnati. L'appaltatore è tenuto a conservare nell'ufficio delle imposte di consumo del Comune appaltato i bollettari e registri adoperati nell'esercizio delle sue funzioni e ad esibirli ad ogni richiesta al Comune e alle altre autorità per i relativi controlli. Al termine dell'appalto i bollettari ed i registri devono essere consegnati al Comune che li conserva per un periodo non inferiore a cinque anni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-04-30;1138#art-rpl-321

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