Regolamento per la riscossione delle imposte di consumoSez. XII

Art. 315

In vigore dal 9 lug 1936
Gli appaltatori debbono fissare gli stipendi e compensi del personale dipendente, in relazione alla natura ed alla importanza delle mansioni disimpegnate ed alla media delle retribuzioni corrisposte, per funzioni analoghe, nel luogo dove il personale stesso è chiamato a prestare l'opera propria.
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