Regolamento per la riscossione delle imposte di consumoSez. XII

Art. 303

In vigore dal 17 lug 1942
Gli appaltatori che alla scadenza dei rispettivi appalti riassumono comunque le stesse gestioni, sono tenuti a confermare il personale in servizio nelle medesime, che non sia stato licenziato, per motivi ad esso imputabili, prima della scadenza del contratto in corso e che risulti iscritto almeno da tre mesi al fondo di previdenza di cui al successivo alla data di aggiudicazione o del conferimento, in qualunque modo avvenuto, della gestione.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-04-30;1138#art-rpl-303

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