Art. 303
Regolamento per la riscossione delle imposte di consumoSez. XII

Art. 303

332 / 356
In vigore dal 17 lug 1942
Gli appaltatori che alla scadenza dei rispettivi appalti riassumono comunque le stesse gestioni, sono tenuti a confermare il personale in servizio nelle medesime, che non sia stato licenziato, per motivi ad esso imputabili, prima della scadenza del contratto in corso e che risulti iscritto almeno da tre mesi al fondo di previdenza di cui al successivo alla data di aggiudicazione o del conferimento, in qualunque modo avvenuto, della gestione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1936-04-30;1138#art-rpl-303