Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo›Sez. XII
Art. 298
327 / 356In vigore dal 9 lug 1936
I podestà vigilano al mantenimento delle cauzioni.
Inoltre i podestà vigilano, quando la cauzione sia data in fabbricati, a che sia mantenuta l'assicurazione dagli incendi; rinnovano le iscrizioni ipotecario e chiedono il supplemento di cauzione quando sia diventata insufficiente.
Le norme stabilite per le cauzioni principali si applicano anche al modo di presentare; valutare ed accettare le cauzioni suppletorie.
La rendita pubblica e gli altri titoli si valutano in tal caso al corso medio del semestre precedente a quello in cui viene fatta la richiesta del supplemento all'appaltatore.
Ove, nel termine prefisso, l'appaltatore non presti il supplemento di cauzione o non rinnovi l'assicurazione dagli incendi, i podestà ne riferiscono al prefetto, perché provveda secondo l'articolo precedente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1936-04-30;1138#art-rpl-298