Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo›Sez. XII
Art. 293
322 / 356In vigore dal 9 lug 1936
Il podestà, quando ritenga non abbastanza giustificati il valore, la proprietà o la libertà della cauzione offerta, può ordinare una stima dei beni per mezzo di periti a sua scelta o domandare nuovi documenti.
L'ordinanza di stima o la domanda di nuovi documenti è notificata all'appaltatore a mezzo del messo comunale, che ne fa referto, e l'appaltatore è tenuto a soddisfare a tali richieste nel termine di quindici giorni dalla fattagli notificazione.
Le spese della perizia, ordinata dal podestà, sono a carico dell'appaltatore, ancorchè i risultati di essa confermino il valore che egli aveva attribuito ai beni.
L'esame dei titoli comprovanti la proprietà e la libertà dei beni può essere affidato dal Comune, a sue spese, a persona competente.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1936-04-30;1138#art-rpl-293