Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo›Sez. II
Art. 66
In vigore dal 9 lug 1936
L'esenzione dalle imposte di consumo prevista dall', nn. 1 e 2 del T. U., si applica in base a richiesta scritta degli interessati all'ufficio delle imposte di consumo, con l'indicazione della qualità e quantità della merce e del numero dei colli.
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