Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo
Art. 63
In vigore dal 9 lug 1936
L'abbonamento si fa risultare da apposita convenzione scritta ed a garanzia di esso l'Esercente è tenuto a prestare una cauzione in numerario; in rendita pubblica od in altri titoli di Stato o garantiti dallo Stato, valutati al prezzo di borsa, in ragione del sesto del canone d'imposta comunale.
Sono esonerati dalla cauzione i produttori o distributori che si obblighino di pagare il canone annuo di abbonamento in rate bimestrali anticipale.
I canoni di abbonamento si pagano a rate mensili maturate, nei primi cinque giorni del mese successivo a quello del consumo.
Contro i debitori morosi si procede a norma del successivo .
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1936-04-30;1138#art-rpl-63