Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo

Art. 59

In vigore dal 9 lug 1936
La liquidazione dell'imposta è fatta dagli uffici stelle imposte di consumo mensilmente in base agli stessi elementi che servono agli uffici tecnici di finanza per la commisurazione dell'imposta governativa di cui al T. U. di legge approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924, e al regolamento 29 settembre 1895, n, 624, e successive modificazioni. A tale scopo gli uffici tecnici di finanza devono fornire ai Comuni ed agli appaltatori, senza alcuna spese, i dati riguardanti il consumo di gas-luce e di energia elettrica verificatosi nel mese precedente, e con particolare sollecitudine i dati riflettenti gli impianti provvisori, di cui all' del regolamento 29 settembre 1895, n. 624, come giostre e cinematografi ambulanti. Nel caso che un'officina produca per il consumo di più Comuni, l'ufficio tecnico di finanza, nella circoscrizione del quale è posta la sede dell'officina, provvede, a richiesta dei Comuni, alla determinazione delle quantità di energia elettrica o di gas-luce consumate nei rispettivi territori. I Comuni hanno facoltà di far procedere a controlli tecnici ed amministrativi nei luoghi di produzione di gas-luce e nelle officine locali di produzione, di trasformazione o di distribuzione di energia elettrica e nel rispettivi uffici, con obbligo di denunziare immediatamente all'ufficio tecnico di finanza le eventuali differenze riscontrate.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-04-30;1138#art-rpl-59

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