Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo
Art. 54
In vigore dal 9 lug 1936
I funzionari delegati dal Comune e gli agenti delle imposte di consumo, osservate le disposizioni dell' del T. U., possono accedere nelle località ove vengono eseguiti lavori edilizi e possono in qualunque tempo assumere rilievi e richiedere tipi e tutte le notizie che ritenessero necessarie per la regolare applicazione dell'imposta.
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