Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo

Art. 49

In vigore dal 9 lug 1936
Agli effetti della riscossione dell'imposta sui materiali da costruzione impiegati nelle riparazioni eccedenti quelle ordinarie previste dall'art. 1604 del Codice civile, mediante abbonamento obbligatorio à sensi dei precedenti , i proprietari di edifici sono tenuti a presentare, entro il termine che sarà stabilito dal Comuni, apposita denunzia, su scheda fornita gratuitamente dall'ufficio delle imposte di consumo, indicando: a) il nome, cognome, paternità e domiciliò proprio; b) la via o località e il numero civico dell'edificio; c) il numero dei piani costituenti la proprietà e, per ogni piano, la superficie coperta in metri quadrati; d) la data della dichiarazione di abitabilità o di altra licenza o titolo equivalente. Per gli edifici in condominio la denunzia deve essere presentata dall'amministratore del condominio, il quale viene iscritto nell'elenco di cui al successivo . Per gli edifici già denunziati è obbligatoria una nuova denunzia nel caso di variazioni nei dati dl cui ai precedenti comma. Tale denunzia deve essere presentata entro un mese dalle verificatesi variazioni. La denunzia si omette per gli edifici di cui agli , n. 6 del T. U. e 39, 40, 41, 42 e 43 del presente regolamento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-04-30;1138#art-rpl-49

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