Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo
Art. 50
In vigore dal 9 lug 1936
Scaduto il termine per la presentazione delle denunzie di cui al precedente articolo, l'ufficio delle imposte di consumo procede alle seguenti operazioni:
a) rettifica le dichiarazioni inesatte o incomplete;
b) esegue gli accertamenti per quei contribuenti che non abbiano presentato la scheda.
Le rettificazioni e gli accertamenti d'ufficio devono essere notificati agli interessati per mezzo degli agenti che ne fanno referto.
I ricorsi contro le operazioni dell'ufficio devono essere presentati al podestà non più tardi di giorni trenta da quello della notificazione di cui al comma precedente.
Il podestà comunica le sue decisioni all'ufficio delle imposte di consumo, il quale le notifica ai ricorrenti nei modi innanzi stabiliti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1936-04-30;1138#art-rpl-50