Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo

Art. 58

In vigore dal 9 lug 1936
I produttori o le ditte distributrici di gas-luce e di energia elettrica devono essere esonerati, agli effetti dell'applicazione dell'imposta, da qualsiasi formalità per l'impianto e per l'esercizio delle officine. I Comuni possono a loro spese ottenere dagli uffici tecnici di finanza copia degli atti che si riferiscono all'impianto delle officine di gas-luce e di energia elettrica esistenti nel loro territorio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-04-30;1138#art-rpl-58

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