Regolamento per la riscossione delle imposte di consumoSez. II

Art. 68

In vigore dal 9 lug 1936
L'esenzione prevista dall', n. 4 del T. U., per i servizi postali, telegrafici e telefonici, ivi compresi i servizi radiotelegrafici e radio-telefonici, è applicabile anche quando I servizi stessi siano esercitati da privati concessionari. La disposizione di cui all'ultimo comma del precedente si applica anche nei riguardi del servizio postale, telegrafico e telefonico.
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