Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo›Sez. II
Art. 68
240 / 356In vigore dal 9 lug 1936
L'esenzione prevista dall', n. 4 del T. U., per i servizi postali, telegrafici e telefonici, ivi compresi i servizi radiotelegrafici e radio-telefonici, è applicabile anche quando I servizi stessi siano esercitati da privati concessionari.
La disposizione di cui all'ultimo comma del precedente si applica anche nei riguardi del servizio postale, telegrafico e telefonico.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1936-04-30;1138#art-rpl-68