Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo
Art. 182
In vigore dal 9 lug 1936
I generi che si estraggono dal locali dl vendita del commercianti all'ingrosso debbono essere annotati per qualità e quantità nel registro di carico e scarico prima che avvenga l'estrazione, facendo riferimento alle bollette emesse con indicazione del destinatario della merce se trattisi di vendite o cessioni in luogo, e del Comune di destinazione se la merce è destinata ad altro Comune.
Debbono del pari essere annotate sul detto registro di volta in volta le quantità destinate al consumo del commerciante all'ingrosso e della sua famiglia con riferimento alla relativa bolletta di pagamento, salvo quanto dispone il successivo articolo.
Non si ammettono a scarico i generi avariati, i vini guasti, annacquati e in ogni caso i vini che abbiano un contenuto alcoolico inferiore a 9 o 10 gradi centesimali, secondo che trattasi rispettivamente di vini bianchi e rossi, gli alcools, le acquaviti e i liquori che segnano gradi non corrispondenti a quelli riconosciuti e dichiarati all'atto della immissione nei locali di vendita dei commercianti all'ingrosso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1936-04-30;1138#art-rpl-182