Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo

Art. 181

In vigore dal 9 lug 1936
Le bollette di accompagnamento relative ai generi introdotti nei locali di vendita dei commercianti all'ingrosso debbono essere restituite all'ufficio delle imposte di consumo emittente con le annotazioni di allibramento della merce nel registro di carico e scarico. L'ufficio provvede alle opportune annotazioni su i propri registri di carico e scarico che è obbligato a tenere distintamente per ogni commerciante. Il commerciante all'ingrosso ha facoltà di custodire i generi come meglio crede, senza ingerenza dell'ufficio, ma deve però conservarli in modo da renderne facile il riscontro. Ogni variazione allo stato dei colli deve essere preventivamente dichiarata all'ufficio e annotata sul registro di carico e scarico. La proprietà dei generi soggetti ad imposta, per tutto quanto riguarda l'imposta stessa, le pene pecuniarie e le spese, si presume di diritto nel commerciante fino a quando i generi non siano usciti dal locali di vendita.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-04-30;1138#art-rpl-181

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