Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo

Art. 176

In vigore dal 9 lug 1936
L'abbonamento obbligatorio per la riscossione delle imposte di consumo, previsto dal terzo comma dell' del T. U., e applicabile, da parte dell'amministrazione delle imposte di consumo, quando i locali non si possono facilmente sistemare in conformità alle prescrizioni contenute nell' del presente regolamento, ovvero quando le qualità dei generi in vendita nell'esercizio siano di difficile controllo per garantire l'amministrazione delle imposte dal pericolo di frodi, ovvero quando l'esercizio sia distante oltre un chilometro dal più prossimo abitato agglomerato del Comune, nei quale agglomerato esista un ufficio delle imposte di consumo. L'abbonamento, obbligatorio è anche applicabile in confronto di tutti i commercianti e privati che compiano atti soggetti ad imposta, nei Comuni delle classi H e I, nel caso previsto dal secondo comma dell' del T. U. L'abbonamento obbligatorio di cui al primo comma può altresì applicarsi in confronto dei produttori per le quantità di bevande vinose da essi vendute o cedute ai diretti consumatori, quando ne sia difficile o troppo dispendioso il controllo da parte dell'ufficio delle imposte. Agli abbonamenti previsti dal presente articolo si applicano le norme stabilite dai precedenti . Ad istanza dei contribuenti si applica inoltre l'abbonamento in confronto degli alberghi, pensioni, trattorie e simili non considerati consumatori à sensi del precedente . Le controversie circa l'imposizione dell'abbonamento obbligatorio à sensi dei precedenti comma, sono risolute col procedimento di cui all' del presente regolamento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-04-30;1138#art-rpl-176

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