Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo

Art. 173

In vigore dal 9 lug 1936
Nel corso della procedura per la determinazione del canone, i contribuenti debbono prestare cauzione in ragione del sesto del canone annuo richiesto dall'amministrazione delle imposte di consumo e pagare alle scadenze prescritte le rate del canone predetto, salvo restituzione, a controversia definita, dell'eventuale eccedenza sia della cauzione che delle rate di canone versate. Tuttavia, intervenuta la decisione di prima grado, il canone, a far tempo dal mese successivo a quello della notifica della decisione stessa, è dovuto nella misura fissata con tale decisione, salvo sempre il conguaglio, tosto che il canone rimanga definitivamente stabilito sia per il decorso del termine per impugnare la decisione della Commissione comunale, sia in base alla decisione del prefetto, cui fosse stata sottomessa la vertenza in ultimo grado.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-04-30;1138#art-rpl-173

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