Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo

Art. 174

In vigore dal 9 lug 1936
Il canone annuo convenuto tra l'amministrazione delle imposte di consumo ed il contribuente o determinato a seguito del procedimento di cui al precedente s'intende confermato per l'anno solare successivo, qualora dall'amministrazione o dai contribuente non ne sia richiesta la revisione entro il 20 ottobre, con l'indicazione del nuovo canone proposto. In caso di disaccordo sulla determinazione del nuovo canone fra il contribuente e l'amministrazione delle imposte di consumo, questa notifica al contribuente l'ammontare del canone stesso non oltre il 10 novembre. Avverso tale notificazione è ammesso ricorso à sensi del detto . Fino a quando non sia intervenuta la decisione definitiva, rimane ferma la cauzione nella misura già prestata.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-04-30;1138#art-rpl-174

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