Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo
Art. 178
In vigore dal 9 lug 1936
L'applicazione dello speciale metodo per la riscossione dell'imposta su i mobili previsto dall' del T. U. è facoltativa da parte dei Comuni. Ove tale metodo sia adottato, i Comuni debbono farne particolare menzione nella deliberazione che approva la tariffa, indicando oltre l'aliquota percentuale dell'imposta che intendono applicare entro il limite massimo del 4% dell'importo della fattura, anche le caratteristiche di ogni taglio delle marche adottate, il numero del conto corrente istituito presso l'ufficio postale e le modalità e i termini per il versamento dell'ammontare dell'imposta sul conto stesso.
Per i mobili provenienti da fuori Comune e destinati a consumatori, ai quali, giusta il disposto del quinto comma del citato del T. U., incombe il pagamento dell'imposta, questa, in difetto della fattura, viene liquidata in base al prezzo di stima ove il contribuente non accetti quello determinato dall'ufficio delle imposte di consumo.
Quando l'ammontare dell'imposta dovuta dal consumatore raggiunga o superi le lire cinquecento, ovvero nel caso in cui questi non presenti la fattura, l'ufficio provvederà alla riscossione mediante l'emissione della normale bolletta di pagamento.
Ove i mobili siano estratti temporaneamente dai locali di vendita per essere dati in affitto ovvero per essere inviati in visione e in prova o ad esposizioni, il commerciante è tenuta a farne preventiva denuncia all'ufficio delle imposte di consunto, il quale potrà chiedere la prestazione di una cauzione corrispondente alla relativa imposta.
Storico versioni
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