Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo
Art. 172
In vigore dal 9 lug 1936
L'amministrazione delle imposte di consumo, in base agli elementi forniti dal contribuente ovvero assunti d'ufficio, notifica al contribuente stesso l'ammontare del canone annuo.
Avverso la notifica di cui al precedente comma ed in caso di disaccordo tra l'amministrazione ed il contribuente sull'ammontare del canone annuo, il contribuente può ricorrere, entro il termine di trenta giorni, alla Commissione comunale di cui all' del T.
U., ed in tal caso ha diritto di essere sentito personalmente o per mezzo di un suo fiduciario, giusta l' dello stesso T. U.
Contro la decisione di detta Commissione è ammesso ricorso al prefetto sensi dell' del T. U. parimenti entro il termine di trenta giorni da quello della notificazione, tanto da parte del contribuente, quanto da parte dell'amministrazione.
Il prefetto emette la propria decisione sentito il parere dell'organizzazione sindacale di primo grado dell'industria o del commercio, regolarmente riconosciuta, nella cui giurisdizione è compreso il territorio del Comune.
Detto parere deve essere emesso entro il termine di quindici giorni dalla data della richiesta, trascorso il quale infruttuosamente il prefetto provvede senz'altro.
Per tutto quanto riguarda i poteri della Commissione comunale, le decisioni e i termini per la notificazione si applicano le norme di cui agli l del T. U.
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