Regolamento per la riscossione delle imposte di consumoSez. VII

Art. 198

In vigore dal 9 lug 1936
Il personale da assegnare all'ufficio istituito nell'interno dei Magazzini generali è determinato dall'amministrazione delle imposte di consumo secondo i bisogni normali del servizio. L'amministrazione delle imposte di consumo, su domanda di quella dei Magazzini generali, può destinare provvisoriamente a tale ufficio altri impiegati suoi dipendenti, per compiere determinate operazioni, restando in questo caso a carico dell'amministrazione richiedente la corresponsione delle indennità dovute secondo le disposizioni in vigore. Nessuna indennità è dovuta al personale delle imposte di consumo per le operazioni eseguite nel recinto dei Magazzini generali durante l'orario normale. Per le operazioni compiute in ore straordinarie debbono essere corrisposte dall'amministrazione dei Magazzini generali le indennità dovute secondo le disposizioni in vigore.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-04-30;1138#art-rpl-198

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