Regolamento per la riscossione delle imposte di consumoSez. VII

Art. 200

In vigore dal 9 lug 1936
Esistendo nel luogo, ove tiensi la fiera od il mercato un ufficio delle imposte di consumo, gli si devono presentare le bollette col generi immessi per la vendita nella fiera o nel mercato. L'ufficio ritira la bolletta, inscrive i generi in apposito registro di presentazione e fa vigilare il luogo della fiera o del mercato dagli agenti delle imposte. Quando s'intenda far uscire i generi dal luogo della fiera o del mercato, i generi stessi si presentano di nuovo all'ufficio esistente nel mercato, il quale, a norma delle annotazioni e dei riscontri col proprio registro, restituisce al proprietario la bolletta d'accompagnamento, scrivendovi a tergo le qualità e le quantità per le quali sia stata pagata l'imposta nella giornata e quelle che voglionsi esportare dal Comune o reintrodurre nei depositi dei commercianti o nello cantine dei produttori.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-04-30;1138#art-rpl-200

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