Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo›Sez. VII
Art. 199
In vigore dal 9 lug 1936
I generi soggetti a imposta di consumo, tanto se provenienti da altri Comuni quanto se dallo stesso Comune, destinati per la vendita nelle fiere o nei mercati, debbono a questo scopo dichiararsi per qualità, numero e quantità all'ufficio delle imposte di consumo, che rilascia pei medesimi una bolletta di accompagnamento, sulla quale si scrivono:
a) il termine entro il quale i generi devono giungere sul luogo della fiera o del mercato ed essere presentati all'ufficio delle imposte di consumo, qualora vi esista;
b) il deposito dell'ammontare dell'imposta o la cauzione prestata:
c) il giorno e l'ora entro cui i generi devono essere presentati di nuovo all'ufficio per l'uscita dal Comune o per la loro reintroduzione net locali di deposito o nelle cantine dei produttori.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1936-04-30;1138#art-rpl-199