Art. 199
Regolamento per la riscossione delle imposte di consumoSez. VII

Art. 199

282 / 356
In vigore dal 9 lug 1936
I generi soggetti a imposta di consumo, tanto se provenienti da altri Comuni quanto se dallo stesso Comune, destinati per la vendita nelle fiere o nei mercati, debbono a questo scopo dichiararsi per qualità, numero e quantità all'ufficio delle imposte di consumo, che rilascia pei medesimi una bolletta di accompagnamento, sulla quale si scrivono: a) il termine entro il quale i generi devono giungere sul luogo della fiera o del mercato ed essere presentati all'ufficio delle imposte di consumo, qualora vi esista; b) il deposito dell'ammontare dell'imposta o la cauzione prestata: c) il giorno e l'ora entro cui i generi devono essere presentati di nuovo all'ufficio per l'uscita dal Comune o per la loro reintroduzione net locali di deposito o nelle cantine dei produttori.
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