Regolamento per la riscossione delle imposte di consumoSez. VIII

Art. 208

In vigore dal 9 lug 1936
Per la restituzione dell'imposta pagata a tariffa sui generi e sulle carni salate o preparate che sono trasportati da uno ad altro esercizio di differenti Comuni, à sensi dell' del T. U., si osservano le norme stabilite nei precedenti , esclusi i primi tre comma, 206, terzo comma, e 207, secondo e terzo comma, rimanendo in facoltà dell'ufficio delle imposte di assoggettare a bolli, suggelli o contrassegni i generi da esportare o i recipienti che li contengono. Il trasporto però può effettuarsi entro un anno dalla data della bolletta di pagamento e può essere consentito anche se non ne fu fatta riserva all'atto del pagamento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-04-30;1138#art-rpl-208

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