Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo

Art. 92

In vigore dal 9 lug 1936
Il passaggio delle bevande vinose da uno ad altro fabbricante o commerciante all'ingrosso dello stesso Comune deve essere previamente dichiarato all'ufficio delle imposte di consumo da entrambi i fabbricanti o commercianti. L'ufficio, accertato trattarsi di fabbricanti o commercianti all'ingrosso, emette una bolletta di accompagnamento che legittima il trasporto dall'uno all'altro locale e che costituisce la base per dare scarico al fabbricante o commerciante cedente e carico a quello ricevente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-04-30;1138#art-rpl-92

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