Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo
Art. 91
In vigore dal 9 lug 1936
Il passaggio delle bevande vinose da un produttore ad un fabbricante o commerciante all'ingrosso dello stesso Comune deve essere dichiarato preventivamente all'ufficio delle imposte di consumo dal fabbricante o commerciante all'ingrosso.
L'ufficio, ricevuta la dichiarazione ed accertata la qualità di fabbricante o commerciante all'ingrosso del dichiarante, emette una bolletta di accompagnamento per legittimare il trasporto al magazzino del detto fabbricante o commerciante.
Per lo scarico delle bollette di accompagnamento e la registrazione sul registro di carico e scarico si osservano le disposizioni di cui ai successivi .
Le stesse norme si applicano al passaggio delle bevande vinose da uno ad altro produttore che eserciti il commercio all'ingrosso.
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