Art. 91
Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo

Art. 91

57 / 356
In vigore dal 9 lug 1936
Il passaggio delle bevande vinose da un produttore ad un fabbricante o commerciante all'ingrosso dello stesso Comune deve essere dichiarato preventivamente all'ufficio delle imposte di consumo dal fabbricante o commerciante all'ingrosso. L'ufficio, ricevuta la dichiarazione ed accertata la qualità di fabbricante o commerciante all'ingrosso del dichiarante, emette una bolletta di accompagnamento per legittimare il trasporto al magazzino del detto fabbricante o commerciante. Per lo scarico delle bollette di accompagnamento e la registrazione sul registro di carico e scarico si osservano le disposizioni di cui ai successivi . Le stesse norme si applicano al passaggio delle bevande vinose da uno ad altro produttore che eserciti il commercio all'ingrosso.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-04-30;1138#art-rpl-91