Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo
Art. 102
68 / 356In vigore dal 9 lug 1936
À sensi degli del T. U. è tollerata l'introduzione nel territorio del Comune, senza pagamento d'imposta, di piccole quantità di generi provenienti da altri Comuni o dall'estero portate a mano, nei limiti massimi appresso indicati:
bevande vinose: due litri;
bevande alcooliche: mezzo litro;
carni fresche, salate, affumicate, insaccate o comunque preparate: chilogrammi uno;
dolciumi e cioccolato: chilogrammi mezzo;
panettoni o pandolci: chilogrammi uno;
profumerie e saponi fini (a lordo dei recipienti immediati):
grammi. 250;
pesce salato o comunque conservato: chilogrammi uno;
formaggi e latticini: chilogrammi uno.
La tolleranza non è ammessa e si procede alla riscossione della imposta quando si tratti di rifornimenti sistematici o fatti a scopo di lucro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1936-04-30;1138#art-rpl-102