Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo
Art. 113
In vigore dal 9 lug 1936
Il podestà, tenuto conto delle speciali situazioni che possono crearsi nell'ambito del Comune durante il periodo della vendemmia per i trasporti di uve o di mosti dai fondi dei produttori alle cantine da essi possedute nello stesso Comune separate dai fondi, ovvero alle cantine sociali per la vinificazione in comune o agli enopoli consorziati, può disporre che si prescinda dal rilascio delle bollette di accompagnamento e che in loro vece sia accettata una preventiva dichiarazione da parte dei produttori dalla quale risulti l'ubicazione dei fondi e dei locali di vinificazione, l'itinerario che seguiranno i carichi del prodotto e la quantità approssimativa da trasportare. In luogo di tale dichiarazione, qualora sia ritenuto più conveniente, può il podestà, su richiesta dei produttori, autorizzare il rilascio di appositi documenti di identificazione valevoli per tutta la durata della vendemmia, da intestarsi a ciascun conducente di veicolo, incaricato del trasporto delle uve o dei mosti per conto dei p roduttori. Su tali documenti devono risultare le generalità del produttore, quelle del conducente, il numero di matricola o, in mancanza di esso, le caratteristiche del veicolo, l'itinerario da seguire per il trasporto dei prodotti dai fondi ai locali di vinificazione.
Storico versioni
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