Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo
Art. 108
74 / 356In vigore dal 9 lug 1936
Le disposizioni di cui ai precedenti articoli si applicano anche alle spedizioni effettuate per ferrovie, tramvie o con altri mezzi pubblici di trasporto.
Tutti indistintamente i vettori non possono effettuare trasporti di generi per i quali sia prescritta la bolletta di accompagnamento, senza che siano loro consegnate le bollette medesime le quali devono essere unite alle lettere di vettura, quando queste vengano emesse.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1936-04-30;1138#art-rpl-108