Art. 6

In vigore dal 10 ott 1950
La tariffa base della pubblicità, di qualsiasi genere soggetta alla concessione di cui alla legge 22 maggio 1933, n. 608, è stabilita nelle seguenti misure: lire 1200, per metro quadrato e per ogni anno per le linee ferroviarie di prima categoria; lire 800, per metro quadrato e per ogni anno per le linee ferroviarie di seconda categoria; lire 500, per metro quadrato e per ogni anno per le linee ferroviarie di terza categoria. I suindicati canoni vengono aumentati di lire 400 per metro quadrato e per ogni anno nei confronti della pubblicità eseguita con mezzi elettrici luminosi. Alla pubblicità semestrale verranno applicati i canoni annui come sopra stabiliti ridotti di un terzo. Le frazioni di metro quadrato verranno arrotondate a quarti di metro quadrato.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1935-05-09;1149#art-6

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Art. 6 Norme per la pubblicita' sui fondi a lato delle linee ferroviarie esercitate dallo Stato e visibile da esse. — Testo vigente | Portale Normativo